DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. 379

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacita' di produzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2004)
Testo in vigore dal: 29-7-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
                      Disposizioni transitorie

  1.  A  partire  dal  primo  giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in
funzione  del  sistema  di cui all'articolo 1, la remunerazione della
disponibilita'   della   capacita'  produttiva  e'  disciplinata  dal
presente articolo.
  2.  Il  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale definisce e
rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della
copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine
di riserva di potenza.
  3.   La   remunerazione   per  la  disponibilita'  della  capacita'
produttiva  e'  applicata a tutte le unita' di produzione ubicate sul
territorio nazionale che:
a) risultano  dispacciabili  secondo  le regole per il dispacciamento
   definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma 2.
  4.  Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unita' di
produzione  sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP
29  aprile 1992, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
12   maggio   1992,   quelle  alimentate  da  fonti  eolica,  solare,
geotermica,  del  moto  ondoso,  maremotrice  e  idraulica  ad  acqua
fluente, ((ma non)) quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2,
producono  sulla  base  di  contratti  bilaterali  per  la  quota  di
capacita' impegnata in detti contratti.
  5.  Con  provvedimento  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas,  da  emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e'   stabilito   il   corrispettivo   per   la   remunerazione  della
disponibilita'  di  capacita',  tenendo  conto del gettito tariffario
destinato,  attualmente,  alla  copertura  della  riserva,  nonche' i
criteri   per   il  calcolo  della  disponibilita'  delle  unita'  di
produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione
di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.
  6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle
regole  per  il  dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione
del   meccanismo  ai  consumatori  di  energia  elettrica  dotati  di
caratteristiche  tecniche  idonee  a fornire il servizio di riserva e
che  non  godono  di  altre agevolazioni, nonche' le modalita' per la
comunicazione   preventiva   della  disponibilita'  delle  unita'  di
produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione
di cui al comma 1.
  7.  Gli  obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le
verifiche e le sanzioni.