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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 353

Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 46 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  30-12-2003

Art. 2

Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.