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DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344

Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  2-12-2005
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Art. 3

Abrogazioni
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed il comma 3 dell'articolo 131.
2. Sono abrogati
((gli articoli 1, 2 e 6))
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
((1))
3. È abrogato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Per i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati e di loro parti correlate, maturati nei periodi di imposta dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano limitatamente alla quota di detti proventi corrispondente al rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti non eccedenti la soglia prevista nell'articolo 98 e l'intero importo dei finanziamenti erogati o garantiti. Per l'eventuale prelievo del 20 per cento effettuato dal sostituto d'imposta che eccede l'importo che deriva dall'applicazione delle disposizioni del periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005,n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che le disposizioni del presente articolo, comma 2,primo periodo,si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.