DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                     Istituti di diritto privato 
 
  1.  E'  fatta  salva  l'autonomia  giuridico-ammministrativa  degli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
privato. 
  2.  L'assunzione  di  personale  sanitario  dipendente  presso  gli
Istituti  di  diritto  privato  e'  subordinata  all'espletamento  di
procedure  di  selezione  e  di  valutazione  dei  candidati  atte  a
verificarne  la  professionalita'  e  l'esperienza;  l'assunzione  e'
comunque condizionata al possesso degli stessi requisiti previsti per
le corrispondenti qualifiche degli  enti  e  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  ((2-bis. Gli IRCCS  di  diritto  privato,  al  fine  di  assicurare
l'integrazione  dell'attivita'  assistenziale  e  dell'attivita'   di
formazione con  l'attivita'  di  ricerca,  entro  il  31  marzo  2023
adeguano i propri atti di organizzazione  in  modo  da  garantire  il
coordinamento delle attivita' del direttore  generale  e  quelle  del
direttore scientifico. 
  2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che  il
direttore scientifico, sia in possesso dei  requisiti  di  comprovata
professionalita' e  competenza,  anche  manageriale,  correlati  alla
specificita'  dei  medesimi  Istituti,   assicurando   l'assenza   di
conflitto di interesse. 
  2-quater. Ferma restando  l'autonomia  giuridico-amministrativa  di
cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano  annualmente  al
Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca  e
la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale  con  la
relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il
bilancio sezionale della ricerca, un bilancio separato  per  i  fondi
pubblici, nonche' rendiconti finanziari dell'attivita' non  economica
ed economica. Essi inviano al Ministero della  salute  ogni  atto  di
modifica  della  persona  giuridica,  di  revisione  della  dotazione
organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 
  2-quinquies.  Il  Ministero  della  salute,  nell'esercizio   delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare
in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il
riconoscimento del carattere scientifico.))