DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 96 
           (( (Disponibilita' del servizio universale) )) 
      (( (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003) )) 
 
  ((1. Se l'Autorita' ha stabilito, tenendo conto dei risultati,  ove
disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo
22, comma 1, e se del caso, di  eventuali  ulteriori  prove,  che  la
disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato
a internet a banda larga quale definito  ai  sensi  dell'articolo  94
comma 2, e  di  servizi  di  comunicazione  vocale  non  puo'  essere
garantita  alle  normali  condizioni  commerciali  o  mediante  altri
strumenti  potenziali  delle  politiche  pubbliche   sul   territorio
nazionale o in diverse sue parti, essa puo' imporre adeguati obblighi
di servizio universale per soddisfare tutte le richieste  ragionevoli
di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative
parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato. 
  2. L'Autorita' determina il metodo piu'  efficace  e  adeguato  per
garantire la disponibilita' in postazione fissa  di  un  servizio  di
accesso adeguato a internet a banda larga, quale  definito  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione  vocale  nel
rispetto   dei   principi   di   obiettivita',    trasparenza,    non
discriminazione  e  proporzionalita'.  L'Autorita'  si  adopera   per
limitare al minimo le distorsioni  del  mercato,  in  particolare  la
fornitura di servizi a prezzi o ad  altre  condizioni  che  divergano
dalle  normali  condizioni  commerciali,   tutelando   nel   contempo
l'interesse pubblico. 
  3. In particolare, se l'Autorita' decide di  imporre  obblighi  per
garantire agli utenti finali la disponibilita' in postazione fissa di
un servizio di accesso adeguato  a  internet  a  banda  larga,  quale
definito  ai  sensi  dell'articolo  94,  comma  2   di   servizi   di
comunicazione vocale, puo'  designare  una  o  piu'  imprese  perche'
garantiscano tale disponibilita' di  accesso  internet  in  tutto  il
territorio nazionale.  L'Autorita'  puo'  designare  piu'  imprese  o
gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato
a internet a banda larga e di  servizi  di  comunicazione  vocale  in
postazione fissa  o  per  coprire  differenti  parti  del  territorio
nazionale. 
  4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o
in parte di  esso,  garantiscano  la  disponibilita'  di  servizi  di
accesso a internet in conformita' al comma 3 del  presente  articolo,
l'Autorita'  applica  un   meccanismo   di   designazione   efficace,
obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna  impresa
sia esclusa a priori. Tale sistema  di  designazione  garantisce  che
servizi  di  accesso  adeguato  a  internet  a  banda  larga   e   di
comunicazione  vocale  in  postazione  fissa  siano  forniti  secondo
criteri di economicita' e consentano di determinare  il  costo  netto
dell'obbligo  di  servizio  universale   conformemente   all'articolo
98-bis. 
  5. Qualora intenda cedere tutte le  sue  attivita'  nelle  reti  di
accesso locale, o una parte significativa  di  queste,  a  un'entita'
giuridica separata appartenente a una proprieta'  diversa,  l'impresa
designata  ai  sensi  del  comma  3  del  presente  articolo  informa
preventivamente e  tempestivamente  l'Autorita'  per  permetterle  di
valutare l'effetto della  transazione  prevista  sulla  fornitura  in
postazione fissa di un servizio di  accesso  adeguato  a  internet  a
banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e  di
servizi di comunicazione vocale. L'Autorita' puo' imporre, modificare
o revocare gli  obblighi  specifici  conformemente  all'articolo  13,
comma 2.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
23) che "L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera
a), del presente articolo."