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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2024)
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Testo in vigore dal:  24-12-2021
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Art. 90

(( (Procedura relativa agli impegni) ))
(( (ex art. 79 eecc) ))


((
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:
a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79;
b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 87;
c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.
2. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all'Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7.
3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.
4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorità tiene conto, in particolare:
a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;
b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;
c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;
d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali.
5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonché della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'Autorità comunica all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti.
L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89.
6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma 7, l'Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'Autorità valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 79 in conformità dell'articolo 33, l'Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.
7. L'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorità può comminare sanzioni in conformità dell'articolo 30.
Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6.