LEGGE 8 luglio 2003, n. 172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2018)
Testo in vigore dal: 13-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
            Delega al Governo per l'emanazione del codice
sulla Nautica da diporto. Disposizioni varie

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto con gli altri
Ministri  interessati, un decreto legislativo recante il codice delle
disposizioni  legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali
e  comunitarie  comunque  rilevanti  nella  materia  della nautica da
diporto;
    b)  semplificazione  e snellimento delle procedure, tenendo conto
anche delle seguenti misure:
      1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione
e  di  trascrizione  nei  registri delle imbarcazioni e delle navi da
diporto  e  delle  procedure  attinenti  al rilascio e al rinnovo del
certificato   di  sicurezza  nonche'  alla  istituzione  di  registri
nazionali;
      2)  revisione  dell'obbligo  di  stazzatura  per  le  unita' da
diporto;
      3)  rinvio  alle  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666  per  la
misurazione  dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme
EN/ISO  8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai
sensi   della   direttiva  94/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
      4)  previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi
per  le  prestazioni  e  i  servizi  resi  dagli  organi  dello Stato
competenti  in  materia di navigazione da diporto, che sostituisca le
tabelle previste da precedenti disposizioni;
      5)  semplificazione  degli  adempimenti amministrativi relativi
all'utilizzo,  per  le  sole  esigenze  di  soccorso,  delle stazioni
radiotelefoniche in dotazione alle unita' da diporto;
    c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle
seguenti ulteriori misure:
      1)  revisione  delle  competenze degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
      2)   affidamento   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  al Ministero delle attivita' produttive della vigilanza
sulla  rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da
utilizzare a bordo di unita' da diporto;
    d)  previsione  di  soluzioni organizzative tali da garantire una
completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
    e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto
comunitario  e  in  quello  degli  accordi  internazionali  stipulati
dall'Italia,  in  modo  da  coordinare le competenze amministrative e
definire  nuovi  criteri  in  materia  di  requisiti  fisici  per  il
conseguimento  della  patente  nautica, in particolare per le persone
disabili;
    f)  previsione  dell'impegno  della  scuola  pubblica  e  privata
nell'insegnamento   dell'educazione   marinara  anche  prevedendo  la
creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo
nautico;
    g)   previsione   dell'emanazione   delle   norme   regolamentari
necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di
nautica  da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della
navigazione,   prevedendo,   tra   l'altro,   l'uso  obbligatorio  di
dispositivi  di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso
di  caduta  in  mare,  oltre  alla  individuazione  della persona, la
disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
    h)  indicazione  espressa  delle norme da intendere abrogate alla
   data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  2.  Il  decreto  legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3.   Il   Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema  di  decreto
legislativo   di   cui   al   comma   1,   accompagnato  dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari.  Ciascuna  Commissione  esprime il proprio parere entro
venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo.
  4.  Il  Governo,  esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette
alle   Camere,   con   le   sue   osservazioni  e  con  le  eventuali
modificazioni,  il  testo  per  il parere definitivo delle competenti
Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni
dall'assegnazione.   Decorsi   inutilmente  i  termini  previsti  dal
presente comma, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
  5. (( Entro due anni )) dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi  stabiliti  dal presente articolo, il Governo puo' emanare,
con  la  procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle
competenti   Commissioni  parlamentari,  disposizioni  integrative  o
correttive del medesimo decreto legislativo.
  6.   Gli   uffici   competenti  a  ricevere  il  rapporto  previsto
dall'articolo  17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
relativamente  agli  illeciti  amministrativi  di  cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del
Ministro  dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di
porto.
  7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni
del  demanio marittimo, gia' trasferite alla regione Sicilia ai sensi
del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684,
sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
  8.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.