LEGGE 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

note: Entrata in vigore della legge: 11-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
Testo in vigore dal: 21-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
Attuazione  dell'articolo  118  della  Costituzione  in  materia   di
               esercizio delle funzioni amministrative 
 
  1. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro  esercitate
alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla  base  dei
principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza,
attribuendo  a  Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e   Stato
soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio,
per motivi di buon  andamento,  efficienza  o  efficacia  dell'azione
amministrativa  ovvero  per  motivi  funzionali  o  economici  o  per
esigenze  di  programmazione  o  di  omogeneita'  territoriale,   nel
rispetto, anche ai  fini  dell'assegnazione  di  ulteriori  funzioni,
delle attribuzioni degli enti  di  autonomia  funzionale,  anche  nei
settori della promozione dello sviluppo economico  e  della  gestione
dei servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province, Comuni e
Comunita' montane favoriscono l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
singoli o associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'. In  ogni  caso,
quando sono impiegate risorse pubbliche,  si  applica  l'articolo  12
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Tutte  le  altre   funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le
esercitano in forma singola o associata, anche mediante le  Comunita'
montane e le unioni dei Comuni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  e  comunque  ai  fini  del
trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi  con
le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza
unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali  e  organizzative  necessarie
per l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  da  conferire,  il
Governo, su proposta  del  Ministro  per  gli  affari  regionali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  i
Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o  piu'  disegni  di
legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  alla  manovra
finanziaria  annuale,  per  il  recepimento  dei  suddetti   accordi.
Ciascuno dei predetti disegni  di  legge  deve  essere  corredato  da
idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a  carico
della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente  comma  si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al
nuovo sistema  finanziario  in  attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione. 
  3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle  more  dell'approvazione
dei disegni di legge di cui al comma  2,  lo  Stato  puo'  avviare  i
trasferimenti  dei  suddetti  beni  e  risorse  secondo  principi  di
invarianza di spesa e con le modalita'  previste  al  numero  4)  del
punto  II  dell'Accordo  del   20   giugno   2002,   recante   intesa
interistituzionale tra Stato,  regioni  ed  enti  locali,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002.  A  tale  fine  si
provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle  previsioni  di  spesa  risultanti  dal
bilancio dello Stato e del patto  di  stabilita'.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e  8  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  Gli  schemi  di  decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica,
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione  del  parere  da  parte
delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per  le
conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta  giorni
dall'assegnazione. 
  4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle  Camere  una
proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si
renda necessario per la complessita' della materia o  per  il  numero
degli schemi di decreto  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame
delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma,
la proroga del termine per l'espressione del parere,  i  termini  per
l'adozione dei decreti sono prorogati di  venti  giorni.  Decorso  il
termine di cui al comma 3,  ovvero  quello  prorogato  ai  sensi  del
presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati.  I
decreti sono adottati con il concerto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e  devono  conformarsi  ai  pareri  delle  Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di  carattere  finanziario
nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni. 
  5. Nell'adozione dei decreti,  si  tiene  conto  delle  indicazioni
contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come
approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data  di  entrata  in
vigore dei suddetti  decreti  o  da  quella  diversa  indicata  negli
stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai  beni  e  alle  risorse  trasferite.  Tali
decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle  leggi
di cui al comma 2. 
  6. Fino alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti  previsti
dal presente  articolo,  le  funzioni  amministrative  continuano  ad
essere   esercitate   secondo   le   attribuzioni   stabilite   dalle
disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di  eventuali  pronunce
della Corte costituzionale. 
  7. La Corte dei conti, ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio  da  parte
di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione  al
patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. Le  sezioni  regionali  di  controllo
della  Corte  dei  conti  verificano,  nel  rispetto   della   natura
collaborativa del controllo sulla gestione,  il  perseguimento  degli
obiettivi posti dalle leggi statali o regionali  di  principio  e  di
programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione
finanziaria degli enti  locali  ed  il  funzionamento  dei  controlli
interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche  esclusivamente  ai
consigli degli enti controllati,  salvo  quanto  disposto  dal  terzo
periodo del presente comma. Nelle  relazioni  al  Parlamento  di  cui
all'articolo 3, comma 6, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni, e  all'articolo  13  del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei  conti
riferisce anche sulla base dei dati  e  delle  informazioni  raccolti
dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la  potesta'  delle
Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza,  di
adottare  particolari  discipline   nel   rispetto   delle   suddette
finalita'. Per la determinazione dei parametri di  gestione  relativa
al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli  studi
condotti in materia dal Ministero dell'interno. 
  8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di  collaborazione
alle sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti  ai  fini
della regolare gestione finanziaria e  dell'efficienza  ed  efficacia
dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita'
pubblica. Analoghe  richieste  possono  essere  formulate,  di  norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,  anche  da
Comuni, Province e Citta' metropolitane. ((Richieste di parere  nella
medesima materia possono essere  rivolte  direttamente  alla  Sezione
delle  autonomie  della  Corte  dei  conti:  per  le  Regioni,  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee  legislative  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome;  per  i  Comuni,  le   Province   e   le   Citta'
metropolitane,   dalle    rispettive    componenti    rappresentative
nell'ambito della Conferenza unificata)). 
  8-bis. Le sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei  conti
possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello
statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e  dal
Consiglio delle autonomie locali oppure,  ove  tale  organo  non  sia
stato  istituito,  dal  Presidente   del   Consiglio   regionale   su
indicazione delle associazioni rappresentative  dei  Comuni  e  delle
Province a livello regionale. I predetti componenti sono  scelti  tra
persone che, per gli studi compiuti  e  le  esperienze  professionali
acquisite,    sono    particolarmente    esperte    nelle     materie
aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e  contabili;  i
medesimi durano in carica cinque anni e non sono  riconfermabili.  Lo
status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei  consiglieri  della  Corte  dei
conti, con oneri finanziari a carico  della  Regione.  La  nomina  e'
effettuata  con  decreto  del  Presidente  dela  Repubblica,  con  le
modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (5) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 3, comma 61)
che  "I  componenti  gia'  nominati  in  attuazione  della   predetta
disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in  carica  fino
alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente  cessano
dalla carica alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
terminando dalla medesima data ogni corresponsione  di  emolumenti  a
qualsiasi titolo in precedenza percepiti".