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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2002, n. 98

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal:  6-6-2002

Art. 11

Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti.
All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 150 unità, all'Ufficio Stampa e Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unità, alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unità.
All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unità di personale. Al Servizio di controllo interno è assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unità di personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unità di personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unità sopra indicato.
2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del mandato governativo.
3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.
4. Per l'individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi incarichi si fa riferimento alle procedure e modalità stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 38 unità complessive per l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare del Ministro e la Segreteria tecnica del Ministro; di 33 unità per l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; di 4 unità per il contingente posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di una unità per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria.
5. All'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro e alla Segreteria tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite complessivo di due unità.
6. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di controllo interno possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di due unità.
7. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v. nelle note alle premesse:
"Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno".
"Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.
2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del Governo, dal prefetto in sede.
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione".