DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime  tributario
                     delle societa' cooperative 
 
  1. L'articolo 12 della legge 16  dicembre  1977,  n.  904,  non  si
applica alla quota  del  10  per  cento  degli  utili  netti  annuali
destinati alla riserva minima obbligatoria. (10) 
  2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge
3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento  del
capitale sociale, non concorrono a formare il reddito  imponibile  ai
fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci.  Le  stesse  somme,  se  imponibili  al  momento   della   loro
attribuzione,  sono  soggette  ad  imposta  secondo   la   disciplina
dell'articolo 7, comma 3, della legge 31  gennaio  1992,  n.  59.  Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. ((Per  le
somme attribuite ad aumento del capitale  sociale  nei  confronti  di
soci persone fisiche, la cooperativa ha facolta' di applicare, previa
deliberazione dell'assemblea, la  ritenuta  del  12,50  per  cento  a
titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di  cui
all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, ne'  i  detentori  di  partecipazione  qualificata  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo  unico.  La
facolta' di cui al quarto periodo e'  esercitata  con  il  versamento
della ritenuta di cui al medesimo periodo,  da  effettuare  entro  il
giorno 16 del mese successivo a  quello  di  scadenza  del  trimestre
solare in cui e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea)). 
  3. Sugli interessi corrisposti dalle societa'  cooperative  e  loro
consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole
e  micro  imprese  di  cui  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6  maggio  2003,  ai  propri  soci  persone  fisiche
residenti nel  territorio  dello  Stato,  relativamente  ai  prestiti
erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una
ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. 
  4.  In  attesa  di  un  piu'  compiuto  riordino  del   trattamento
tributario delle societa' cooperative e loro  consorzi,  in  coerenza
con la generale riforma della disciplina delle  societa'  cooperative
di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due  periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001: 
    a) l'articolo 12 della legge 16  dicembre  1977,  n.  904,  salvo
quanto previsto dal comma  1,  si  applica  al  39  per  cento  della
rimanente  quota  degli  utili  netti  annuali  destinati  a  riserva
indivisibile; 
    b) per le cooperative agricole  e  della  piccola  pesca  e  loro
consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento; 
    c) non si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  10,
limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601;  per  le
cooperative di produzione e di lavoro e  loro  consorzi  resta  ferma
l'applicazione del predetto  articolo  11  relativamente  al  reddito
imponibile  derivante  dall'indeducibilita'  dell'imposta   regionale
sulle attivita' produttive. 
  5. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2001,  l'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche dovuto dalle  societa'  cooperative  e  loro  consorzi  e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23  marzo  1977,  n.
97, assumendo come imposta  del  periodo  precedente  quella  che  si
sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4. 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
cooperative e loro consorzi soggetti  alla  disciplina  di  cui  alla
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si
applicano alle cooperative e  loro  consorzi  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381. In ogni caso,  le  disposizioni  del  presente
articolo non si  applicano  alle  societa'  cooperative  di  garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado e  loro  consorzi,  previste
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,  iscritte
nell'apposita sezione  dell'elenco  previsto  dall'articolo  106  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 36-bis  e  36-ter  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter".