DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 16-6-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
              Adempimenti comunitari iniziali a seguito
                   di condanna per aiuti di Stato

  1.  In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee  dell'11  dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato
che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa
della  definizione  dei ricorsi promossi contro la medesima decisione
innanzi  alle  autorita'  giudiziarie  dell'Unione europea, il regime
delle  agevolazioni  rese disponibili in favore delle banche in forza
della  legge  23  dicembre  1998,  n. 461, e, conseguentemente, degli
articoli  16,  commi  3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1,
del  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  e'  sospeso a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  e'  ancora  aperto il termine per la
presentazione   della   relativa   dichiarazione   dei   redditi.  E'
analogamente  sospeso  il  regime di agevolazione reso disponibile in
forza  dell'articolo  27,  comma 2, del citato decreto legislativo n.
153  del  1999,  nella misura in cui la duplice operazione costituita
dall'attribuzione  delle  quote  di  partecipazione al capitale della
Banca   d'Italia   alla   societa'   conferitaria  e  dal  successivo
trasferimento  alla  fondazione  produca  effetti  sul bilancio della
societa'  conferitaria.  I periodi d'imposta per i quali operano tali
sospensioni,  ivi  incluso  il  periodo  di  imposta  2001,  non sono
computati  ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma
1,  del  decreto  legislativo  17  maggio 1999, n. 153. ((Resta fermo
quanto  disposto  dalia  citata  legge n. 461 del 1998 e dal medesimo
decreto  legislativo  n.  153  del  1999,  in  tema di fondazioni, in
ragione  del  loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a
quello  delle  altre  fondazioni,  in  quanto  ordinato  per legge in
funzione:   a)   della  loro  particolare  operativita',  inclusa  la
possibilita'  di  partecipare  al  capitale  della Banca d'Italia; b)
della  struttura  organizzativa,  basata  sulla  previsione di organi
obbligatori   e   su   uno   specifico   regime   di   requisiti   di
professionalita',  di  onorabilita'  e  di  incompatibilita';  c) dei
criteri  obbligatori  di gestione del patrimonio e di dismissione dei
cespiti;  d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili
o  con  opzioni  di  acquisto;  e)  dei vincoli di economicita' della
gestione   e   di   separazione   patrimoniale;  f»  dei  vincoli  di
destinazione  del  reddito,  delle riserve e degli accantonamenti; g)
delle  speciali  norme  in materia di contabilita' e di vigilanza; h)
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La
disposizione:  di  cui  al  precedente  periodo  costituisce norma di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)).
  2.  Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate
in  apposita  contabilita'  speciale  di  tesoreria.  Con  successivo
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.