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DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  16-6-2002
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Art. 5

Adempimenti comunitari iniziali a seguito
di condanna per aiuti di Stato
1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
((Resta fermo quanto disposto dalia citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia;b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità;c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti;d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto;e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; f» dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione: di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153))
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2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.