DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis. 
                (Finanziamento della spesa sanitaria) 
 
  1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze  finanziarie
del Servizio sanitario nazionale per gli  anni  2000  e  2001  si  fa
fronte, in conformita' all'accordo tra Governo,  regioni  e  province
autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, come segue: 
    a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a euro
3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri  a  carico  ciel  bilancio
dello Stato; 
    b) per l'importo residuo, con oneri  a  carico  delle  regioni  e
delle province autonome,  che  vi  provvedono  con  propri  mezzi  di
bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli  eventualmente
derivanti da operazioni di indebitamento. 
  2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico  Umberto  I
di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio: 
    a) l'importo di euro  156.486.440,42  a  titolo  di  acconto  del
disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della  massa
attiva e passiva relativa  alla  gestione  liquidatoria  dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999,  che
residua dopo l'assegnazione della quota parte di  risorse  attribuite
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma
2, del  decreto-legge  19  febbraio  2001,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129; 
    b) l'importo di euro  205.033.388,94  a  titolo  di  ripiano  dei
disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico  Umberto  I,  per  gli
anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1. 
  3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei  loro
disavanzi ai  sensi  della  normativa  vigente.  Non  si  applica  il
disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  2  marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1989, n. 155. 
  4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1  sono  ripartite
tra le regioni: 
    a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per  il  riparto
del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno; 
    b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17  gennaio
2002. 
  5. I presidenti delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  comunicano  ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le  quote  del
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la
completa utilizzazione di dette quote. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato: 
    a) ad erogare alle regioni,  a  titolo  di  acconto  delle  somme
spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di  parte
corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente
nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto;  la
liquidazione  del  saldo  per  l'anno  2000   e'   subordinata   alla
comunicazione da parte dei  presidenti  delle  regioni  dell'avvenuta
assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di  ripiano  del
residuo  disavanzo  posta  a  loro  carico;  per  l'anno   2001,   e'
subordinata  al  rispetto  degli  impegni  indicati   al   punto   19
dell'accordo di cui al comma 1; 
    b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti, ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  per  la  parziale
copertura del disavanzo  a  tutto  il  31  dicembre  1999,  l'importo
indicato nella  colonna  6  della  tabella  A  allegata  al  presente
decreto; il saldo e' erogato sulla base del  definitivo  accertamento
della massa attiva e passiva dell'azienda  universitaria  Policlinico
Umberto I da parte del commissario liquidatore; 
    c) ad erogare alla regione Lazio 1'  intero  importo  di  cui  al
comma 2, lettera  b),  indicato  nella  colonna  7  della  tabella  A
allegata al presente decreto,  a  titolo  di  ripiano  dei  disavanzi
dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli  anni  2000  e
2001. 
  7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore  di
una regione un importo superiore a  quello  spettante  ai  sensi  del
comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del  riparto
del Fondo sanitario  nazionale  a  qualunque  titolo  spettante  alle
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni  per  le
finalita' del presente decreto. 
  8. Alla copertura  degli  oneri  a  carico  dello  Stato  derivanti
dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  7,  pari  a  complessivi  euro
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2002, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  e  dell'articolo  11,  comma  1,   del
decreto-legge  19   settembre   1987,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti
ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti  i  predetti
enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento.  Le
somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato  decreto-legge
n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni  e
province autonome destinate alle spese d'investimento  delle  aziende
sanitarie. Le somme assegnate alle unita' sanitarie locali  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio  1985,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1985,  n.  103,
rimaste inutilizzate, restano  acquisite  alle  gestioni  liquidatone
delle soppresse unita' sanitarie locali. 
  10. Per le attivita' di  valutazione,  in  relazione  alle  risorse
definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici  relativi
alla definizione e  all'  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e delle prestazioni in essi contenute,  e'  istituita  una
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute
e  composta  da  quattordici  esperti  titolari  e   da   altrettanti
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  sette  titolari  e   altrettanti
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La  commissione,  che
puo' articolarsi in sottocommissioni, dura  in  carica  tre  anni;  i
componenti possono essere confermati una  sola  volta.  Su  richiesta
della maggioranza dei componenti,  alle  riunioni  della  commissione
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni,  esperti
esterni  competenti  nelle  specifiche  materie  di  volta  in  volta
trattate. Alle riunioni della commissione  partecipano  il  direttore
della competente  direzione  generale  del  Ministero  della  salute,
presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo  collegiale,
e il direttore dell'Agenzia per i servizi  sanitari  regionali.  Alle
deliberazioni della commissione e' data  attuazione  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla  Corte
dei conti per la relativa registrazione. (11) ((12)) 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera a)) che  sono  trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,
denominato  «Comitato  tecnico  sanitario»,  le  funzioni   in   atto
esercitate  dalla  Commissione  nazionale  per   la   definizione   e
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al comma
10 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
565) che "A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui  al
comma  556,  e'  abrogato  il  comma  10  dell'articolo   4-bis   del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112".