LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 60. 
         (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo) 
 
   1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui
all'articolo 61 della presente legge nonche'  le  risorse  del  Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di  cui  all'articolo  52  della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  limitatamente  agli  interventi
territorializzati rivolti alle aree  sottoutilizzate  e  segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,
n.  488,  e  alle  disponibilita'   assegnate   agli   strumenti   di
programmazione  negoziata,  in  fase  di  regionalizzazione,  possono
essere  diversamente  allocati  dal   CIPE,   ((...)).   La   diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi  finanziati  con
le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'articolo  61  della  presente  legge,  eeffettuata  in  relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati,
alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole  misure  di
incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto
capitale.   Per   assicurare   l'accelerazione   della    spesa    le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla  base
delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del  comma  2,
gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i  risultati
economico-sociali attesi e il cronoprogramma  delle  attivita'  e  di
spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo
le  procedure  previste  dagli  Accordi  di  programma  quadro.   Gli
interventi di accelerazione  da  realizzare  nel  2004  riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza,  trasporti,  ricerca,  acqua  e
rischio idrogeologico. 
   2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento  delle  operazioni
effettuate in base al comma 1. A tal fine i  soggetti  gestori  delle
diverse forme di intervento, con la medesima cadenza,  comunicano  al
CIPE i dati sugli  interventi  effettuati,  includenti  quelli  sulla
relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di  impiego  delle
risorse assegnate. 
   3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito  un
apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,  le  disponibilita'  assegnate
alla  programmazione  negoziata  per  patti  territoriali,  contratti
d'area e contratti di programma, nonche' le  risorse  che  gli  siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli
interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6  dell'articolo  8
della  legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Gli   oneri   relativi   al
funzionamento dell'istituto per la  promozione  industriale,  di  cui
all'articolo  14,  comma  3,  della  legge  5  marzo  2001,  n.   57,
riguardanti le  iniziative  e  le  attivita'  di  assistenza  tecnica
afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al  Fondo  istituito  dal
presente comma, gravano su detto Fondo.  A  tal  fine  provvede,  con
proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive. 
   4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
   4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
   4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti  locali
nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al
comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016.. 
   5. Ai fini del riequilibrio socio-economico  e  del  completamento
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma
di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di  cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
   6. Per le attivita' iniziate entro il 31  dicembre  2002  relative
alle istruttorie dei  patti  territoriali  e  dei  contratti  d'area,
nonche' per quelle di  assistenza  tecnico-amministrativa  dei  patti
territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e'  autorizzato
a corrispondere i compensi previsti dalle  convenzioni  a  suo  tempo
stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere  CIPE
17 marzo 2000,  n.  31,  e  21  dicembre  2001,  n.  123,  pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000  e
n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive  e'
altresi' autorizzato, aggiornando le  condizioni  operative  per  gli
importi previsti  dalle  convenzioni,  a  stipulare  con  gli  stessi
soggetti contratti a trattativa privata per  il  completamento  delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 32,  comma  16)  che:
"Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012  il
3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui
all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'
definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma". 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal D.L. 6  luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.  135,  ha
disposto (con l'art. 32, comma  16)  che  "Per  l'anno  2011  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  60,  comma  4,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016  il
3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui
all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'
definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma".