LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29
        Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali

  1.  Ai  fini  della  tutela dell'unita' economica della Repubblica,
ciascuna  regione  a  statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti concorre alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2003-2005  adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita,
nonche'  alla  condivisione  delle  relative  responsabilita', con il
rispetto   delle   disposizioni   di   cui  ai  seguenti  commi,  che
costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica  ai  sensi  degli  articoli  117 e 119, secondo comma, della
Costituzione.
  2.   Per   le  regioni  a  statuto  ordinario  sono  confermate  le
disposizioni  sul  patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1,
commi  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Per   l'esercizio  2005  si  applica  un  incremento  pari  al  tasso
d'inflazione  programmato  indicato  nel  Documento di programmazione
economico-finanziaria.
  3.  Le  regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del
patto   di   stabilita'   interno   nei  confronti  dei  propri  enti
strumentali.
  4.  Per  gli  stessi  fini  di  cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo  finanziario  di ciascuna provincia, computato ai sensi del
comma  5,  deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato
del 7 per cento.
  5.  Il  disavanzo finanziario di cui al comma e' calcolato, sia per
la  gestione  di competenza sia per quella di cassa, quale differenza
tra  le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:
    a)  i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale,
dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno;
    b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
    c)  le  entrate  derivanti  dalla  dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
    d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti  con  vincolo  di  destinazione  dall'Unione  europea e
quelle  eccezionali  derivanti  esclusivamente da calamita' naturali,
nonche'   quelle   sostenute   per   lo  svolgimento  delle  elezioni
amministrative;
    e)   le  spese  connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
regionali   trasferite  o  delegate  nei  limiti  dei  corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
  6.  Per  gli  stessi  fini  di  cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo  finanziario  di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000  abitanti,  computato  ai  sensi  del  comma 7, non puo' essere
superiore a quello dell'anno 2001.
  6-bis.  I  comuni di nuova istituzione per i quali non e' possibile
operare  il  confronto  con l'anno 2001 sono considerati quali comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia per
la  gestione  di competenza che per quella di cassa, quale differenza
tra  le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:
    a)  i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno;
    b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
    c)  le  entrate  derivanti  dalla  dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
    d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti  con  vincolo  di  destinazione  dall'Unione  europea e
quelle  eccezionali  derivanti  esclusivamente da calamita' naturali,
nonche'   quelle   sostenute   per   lo  svolgimento  delle  elezioni
amministrative.
  8.  Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge
28  dicembre  2001,  n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
  9.  Il  comma  5  dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e'  abrogato.  Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata
legge  n.  448  del  2001,  le  parole  da: "Per l'anno 2002, qualora
l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
  10.  Per  il  raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per
l'anno  2004,  il  disavanzo  finanziario  di ciascuna provincia e di
ciascun  comune  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo'
essere  superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto
previsto  nei  precedenti  commi, incrementato del tasso d'inflazione
programmato     indicato     nel    Documento    di    programmazione
economico-finanziaria.
  11.  A  decorrere  dall'anno  2005,  per  ciascuna  provincia e per
ciascun  comune  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  il
disavanzo  finanziario  utile  ai  fini del rispetto delle regole del
patto  di  stabilita'  interno  e'  calcolato, sia per la gestione di
competenza  che  per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali  e  le  spese  finali.  Nel  disavanzo  finanziario  non  sono
considerati:
    a)  i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
provenienti  dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli  enti  che
partecipano al patto di stabilita' interno;
    b)   i   trasferimenti   statali   attribuiti   sotto   forma  di
compartecipazione ai tributi erariali;
    c)  le  entrate  derivanti  dai  proventi  della  dismissione  di
attivita' finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
    d)   le   spese  derivanti  dall'acquisizione  di  partecipazioni
azionarie  e  di  altre  attivita'  finanziarie,  dai conferimenti di
capitale e dalle concessioni di crediti.
  12.  Il  disavanzo  finanziario,  come  definito  dal  comma 11, di
ciascuna  provincia  e  di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000  abitanti,  non  puo'  essere  superiore  a  quello  risultante
dall'applicazione,   al   corrispondente  disavanzo  finanziario  del
penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita,
per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede
di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel
7,8 per cento rispetto al 2003.
  13.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli  adempimenti
relativi  al  patto  di  stabilita'  interno  anche secondo i criteri
adottati  in  contabilita' nazionale, le regioni a statuto ordinario,
le  province  e  i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
trasmettono   trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta  giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
riguardanti  sia  la  gestione  di  competenza  che  quella di cassa,
attraverso  un  prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l'istituto nazionale di statistica. Al fine
di  garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui al presente
articolo,  gli stessi enti possono costituire societa' consortili con
le  locali  strutture  specialistiche  universitarie, di ricerca e di
alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
  14.  Per  le  regioni  a  statuto  ordinario che non conseguono gli
obiettivi  di  cui  al  comma  2  si applicano le disposizioni recate
dall'articolo  4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
  15.  in  caso  di  mancato  conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi  4  e  6  da  parte delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma
16,  i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale
a  qualsiasi  titolo  e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito  disposte  per  il  periodo  di riferimento e, inoltre, non
possono  ricorrere  all'indebitamento  per gli investimenti. Gli enti
sono,  altresi',  tenuti  a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto
all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure
operano  per  ciascun  anno successivo a quello per il quale e' stato
accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
  16.  Per  le  province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti,  il  collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno
degli  anni  2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai
commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il
collegio  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  dell'interno.  Della
mancata  comunicazione  rispondono  personalmente  i  componenti  del
collegio inadempiente.
  17.  Le  province  ed  i  comuni  con popolazione superiore a 5.000
abitanti  sono  tenuti  a  predisporre  entro il mese di febbraio una
previsione  cumulativa  articolata  per trimestri in termini di cassa
del  disavanzo  finanziario,  coerente  con  l'obiettivo annuale, che
comunicano  al  Ministero  dell'economia e delle finanze. Il collegio
dei  revisori  dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il
mese   successivo   al   trimestre   di   riferimento,   il  rispetto
dell'obiettivo  trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale
e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione, oltre che all'ente,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato.  A  seguito dell'accertamento del
mancato   rispetto  dell'obiettivo,  le  province  ed  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti sono tenuti, nel trimestre
successivo,  a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui
pagamenti  nella  misura  necessaria  al fine di garantire il rientro
nella   determinazione   del   saldo.   Per   il   mancato   rispetto
dell'obiettivo  annuale  si  applicano  le disposizioni del comma 15.
Attraverso   le  loro  associazioni,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti concorrono al monitoraggio
sull'andamento  delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi
bilanci.  Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai
commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
  18.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero  dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004
e  2005,  il  livello  delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino  a  quando  non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli  enti  sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2003-2005.  Alle  finalita' di cui al presente articolo
provvedono,  per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni
a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di  ciascun  anno  si  applicano,  per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.((23))
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AGGIORNAMENTO (23)
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 41)
che  sono  abrogate  le  disposizioni  recate  dal  presente articolo
limitatamente  alle  regole  del patto di stabilita' interno previsto
per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.