DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 (in SO n.29, relativo alla G.U. 22/02/2003, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di  impresa
             e di rideterminazione di valori di acquisto 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge  28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche
alle  assegnazioni,  trasformazioni  e  cessioni  poste   in   essere
successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il  30  aprile  2003.  I
versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al  comma  10  del
citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati  entro,
rispettivamente, il 16 maggio 2003,  il  16  luglio  2003  ed  il  16
novembre 2003. 
  ((2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28  dicembre
2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione  dei  valori
di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati
regolamentati o  in  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  e  dei
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti  alla  data
del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate
fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive  alla  prima
sono dovuti gli interessi nella misura del  3  per  cento  annuo,  da
versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della  perizia
devono essere effettuati entro  la  predetta  data  del  15  novembre
2023)). 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.P.C.M 30 giugno 2008, (in G.U. 7/7/2008, n. 157), ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La redazione della  perizia  giurata  di
stima nonche' il versamento della prima o unica  rata  delle  imposte
sostitutive di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo,  del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,  convertito  dalla  legge  21
febbraio 2003, n. 27,  e  successive  modificazioni,  possono  essere
effettuati entro il 20 luglio 2008, senza alcuna maggiorazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che  "Restano  comunque
fermi i termini previsti per il versamento delle rate successive alla
prima".