LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal: 29-12-2002
                              Art. 16.
    (Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
 specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale)
    1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sentite le competenti
Commissioni  parlamentari,  uno o piu' decreti legislativi diretti ad
assicurare  una  piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti
giudiziari  in  materia  di  marchi  nazionali e comunitari, brevetti
d'invenzione  e  per  nuove  varieta'  vegetali, modelli di utilita',
disegni  e  modelli  e  diritto  d'autore  nonche'  di fattispecie di
concorrenza  sleale  interferenti  con  la  tutela  della  proprieta'
industriale  e  intellettuale,  secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
        a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,  Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino,  Trieste  e  Venezia  sezioni  specializzate  a  composizione
collegiale  per  la  trattazione  delle  controversie  riguardanti le
materie  indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
ne' incrementi di dotazioni organiche;
        b)   prevedere   altresi'   che  nelle  materie  indicate  le
competenze  riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale
e  al  presidente  della corte d'appello spettino al presidente delle
rispettive  sezioni  specializzate,  senza  oneri  aggiuntivi  per il
bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
        c)  attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera
a) la pertinente competenza territoriale.
    2.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono adottati dal
Governo  su  proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
    3.   Nell'emanare  le  necessarie  disposizioni  transitorie,  il
Governo  avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al
comma  1,  lettera  a),  siano  gravate  da  un  carico  iniziale  di
procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, il Governo puo' adottare un
decreto  legislativo  volto  a rivedere la dislocazione delle sezioni
specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della
rideterminazione   delle  circoscrizioni  territoriali  degli  uffici
giudiziari  con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri
direttivi indicati nei commi 1 e 2.