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DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal:  30-12-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

(( (Saggio degli interessi). ))
((
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".