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LEGGE 30 luglio 2002, n. 174

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi.

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Testo in vigore dal:  23-8-2002

Art. 2

Completamento della diga foranea di Molfetta
1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.