stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal:  18-8-2002

Art. 41

(Riassetto in materia di telecomunicazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;
6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;
3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
Note all'art. 41:
- Le Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 recano rispettivamente: "Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica".
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 reca: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O. reca: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 reca:
Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca:
Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.
- Per il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 vedi nota all'art. 38.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113 reca: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.