LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 39. 
        (Realizzazione del piano triennale per l'informatica) 
   1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare  per  il  settore
informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli  articoli
2222 e seguenti del codice civile o  contratti  di  collaborazione  a
tempo determinato. 
   2.  Per  la  gestione  e  lo  sviluppo  dei  sistemi   informativi
automatizzati del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nonche' per la  realizzazione  di  un  programma  di  sperimentazione
avente la durata di un anno di sistemi innovativi  di  rilevazione  e
controllo automatizzato dei percorsi effettuati  in  aree  urbane  ed
extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine  di
monitorare  e  validare  le  migliori  tecnologie  in  materia,  sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali  di  5.728.000  euro  per
l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di  18.228.000  euro
per l'anno 2004.(18)(21)((22)) 
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno  2003  e
30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per  i  medesimi  anni,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
   4. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo  oneroso,
alla consultazione delle banche  dati,  alle  procedure  elaborative,
agli strumenti di analisi dei risultati  dei  sistemi  informativi  e
statistici  del  Ministero.  Le  modalita'  ed  i  corrispettivi  per
l'accesso da parte  dei  soggetti  di  cui  al  presente  comma  sono
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  da
adottare entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I corrispettivi di  cui  al  presente  articolo  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  ad  appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per far fronte agli oneri  derivanti  dalla  gestione
dei sistemi informativi e  statistici,  nonche'  dalla  formazione  e
dall'attuazione del piano informativo e statistico. 
   5. Per il completamento  nell'intero  territorio  nazionale  delle
fasi realizzative del progetto esecutivo del Sistema di controllo del
traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario
per l'avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per  lo
short sea shipping, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e  di  quelle
disponibili  in  bilancio,  si  avvale   della   procedura   di   cui
all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, nel rispetto degli  adempimenti  previsti  dal  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
64)  che  "Per  l'anno  2012  l'autorizzazione  di   spesa   prevista
dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  e'
ridotta di euro 8.000.000". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 65)
che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  39,  comma  2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242  per
l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per
l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016." 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
632) che "Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge  1º
agosto 2002, n. 166, sono ridotte  di  2.700.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018".