stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Indennità operative ed altre indennità
1. Le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennità operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennità operative, con riferimento all'indennità di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, dell'indennità di volo oraria e dell'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.
4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennità operative e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
5. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
6. A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro.
7. A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4. (4)(5)
((9))
8. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
9. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennità operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennità percepita e quella di cui alla tabella del comma 1. (1)
11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianità di servizio in qualità di paracadutista.
12. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
14. A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
15. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento. (8)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che a decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennità mensile di impiego operativo di cui al comma 7 del presente articolo è elevata al 120 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, nel modificare l'art. 6, comma 4 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è elevata al 125 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 9, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, che a sua volta modifica l'art. 6, comma 4 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento".