DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
              Indennita' operative ed altre indennita' 
 
  1.  Le  maggiorazioni  percentuali  delle  indennita'  di   impiego
operativo per reparti di  campagna,  supercampagna,  di  imbarco,  di
aeronavigazione, di  volo,  per  il  controllo  dello  spazio  aereo,
supplementare di marcia,  supplementare  per  truppe  da  sbarco  per
unita' anfibie e per incursori subacquei,  supplementare  di  comando
navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per  pronto
intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori,  per  piloti
istruttori di volo o di specialita' e compensi di  collaudo,  di  cui
alla legge sulle indennita' operative,  competono,  in  relazione  al
grado rivestito, nelle misure percentuali e  negli  importi  indicati
nelle tabelle allegate alla legge  sulle  indennita'  operative,  con
riferimento all'indennita' di impiego  operativo  di  base  riportata
nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
  2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennita'  supplementare  per
servizio idrografico per  particolari  incarichi  espletati  a  bordo
delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita'
supplementare per servizio presso poligoni  permanenti  installazioni
ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico
operativi  militari  di  carattere  speciale,  sono  determinate  con
riferimento all'indennita' di impiego operativo di base prevista  per
il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1. 
  3. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8  maggio  2001,
n. 215, e' disapplicato. 
  4. Al personale militare che passi da una ad  altra  condizione  di
impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3,
e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'articolo 4, commi 2
e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo  ad
altra indennita' di impiego operativo, compete  la  nuova  indennita'
ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di
base con le maggiorazioni percentuali annue di  cui  all'articolo  5,
comma  2,  del  primo  quadriennio   normativo   Forze   armate,   ed
all'articolo  4,  comma  3,  del  biennio  economico   forze   armate
1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego  e'
utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed  ogni  altro
beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori  all'anno  sono
cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni. 
  5. Il personale destinatario delle indennita' di impiego  operativo
fondamentali e supplementari, che transita al ruolo  superiore  o  in
servizio  permanente  e,  a  parita'  di  impiego,  si  trovi   nella
condizione di avere diritto ad un'indennita' di  misura  inferiore  a
quella  di  cui  sia  gia'  provvisto,  conserva  il  trattamento  in
godimento. 
  6. A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera  prevista
dall'articolo 4, comma 3, del  secondo  quadriennio  normativo  Forze
armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60  euro  e
di 1,60 euro. 
  7.  A  decorrere  dal  1  luglio   2002   al   personale   militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli
enti centrali, territoriali e le scuole spetta  l'indennita'  mensile
di impiego operativo  prevista  dall'articolo  3  della  legge  sulle
indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita  dalla
tabella di cui al comma 1, ove  piu'  favorevole  dell'indennita'  di
impiego operativo di base  con  le  maggiorazioni  percentuali  annue
spettanti ai sensi del comma 4. (4)(5) ((9)) 
  8.  A  decorrere  dal  1  luglio   2002   la   misura   percentuale
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma  2,  della  legge  sulle
indennita' operative, percepita dal personale in  servizio  presso  i
reparti  delle  truppe  alpine,  e'  elevata   al   160   per   cento
dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  9.  A  decorrere  dal  1  luglio   2002   la   misura   percentuale
dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo  4,  comma  1,
della legge  sulle  indennita'  operative,  percepita  dal  personale
imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando  forze
da  pattugliamento  per  la  sorveglianza  e   la   difesa   costiera
(COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita'  di  impiego
operativo di base. 
  10. I periodi di servizio prestati dal personale  nelle  condizioni
di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3,  4  e  5,  della  legge  sulle
indennita' operative, danno luogo alla maggiorazione  dell'indennita'
di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente
prestato con percezione  delle  relative  indennita'  e  fino  ad  un
massimo di 20 anni, di una percentuale  pari  a  un  ventesimo  della
differenza tra l'indennita' percepita e quella di  cui  alla  tabella
del comma 1. (1) 
  11.  Al  personale   militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di  paracadutista,
chiamato a prestare effettivo servizio in qualita'  di  paracadutista
presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita'
aviolancistica  continuativa  anche  presso  altri  enti  o   comandi
militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura
del 190 per cento  dell'indennita'  di  impiego  operativo  di  base,
tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio in  qualita'  di
paracadutista. 
  12. A decorrere dal 1 luglio 2002 la  misura  percentuale  prevista
nella  colonna  I  della  tabella  III  allegata  alla  legge   sulle
indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico
Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base. 
  13. A decorrere dal 1 luglio 2002 le  misure  percentuali  previste
nella tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative  sono
elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per  cento  dell'indennita'
di impiego operativo di base. 
  14. A decorrere dal 1  luglio  2002  le  misure  percentuali  delle
indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2,  della  legge  sulle
indennita' operative sono elevate rispettivamente a  183  e  233  per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
  15. La misura dell'indennita' pensionabile  prevista  dall'articolo
2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  16  settembre  1987,  n.  379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.  468,
e' elevata al 30 per cento. (8) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171  ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 4) che a decorrere dal 1° settembre 2007  l'indennita'  mensile
di impiego operativo di cui al  comma  7  del  presente  articolo  e'
elevata al 120 per cento. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, nel modificare l'art. 6,  comma  4
del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171,  ha  conseguentemente  disposto
(con l'art. 9, comma  2)  che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,
l'indennita' mensile di impiego  operativo  di  cui  all'articolo  6,
comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  settembre
2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma  2)
che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica  13
giugno 2002, n.  163,  trovano  applicazione,  con  riferimento  agli
incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al  triennio
contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 9,  comma  2
del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, che a sua volta modifica l'art.  6,
comma 4 del D.P.R. 11 settembre 2007,  n.  171,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere  dal  31  dicembre
2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di  impiego  operativo
di cui all'articolo 9, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento".