DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 26-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2002, n. 75 (in G.U. 26/04/2002, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2002)
Testo in vigore dal: 27-4-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  1.  A  valere  sul  fondo  ordinario  per  province  e comuni, come
risultante  per  l'anno  2002 in base alla legislazione vigente, sono
destinati  al  finanziamento  delle  unioni di comuni per l'anno 2001
ulteriori 20 milioni di euro.
  ((  1-bis.  All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  dopo le parole: "con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare", sono inserite le seguenti:
"di concerto con il Ministero dell'interno" )).