DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96

Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
  • Articoli
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • 4
  • 5
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo II
    Esercizio permanente della professione di avvocato
    con il titolo professionale di origine
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • 10
  • 11
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo III
    Integrazione nella professione di avvocato
  • 12
  • 13
  • 14
  • orig.
  • 15
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo I
    Della societa' tra avvocati
  • 16
  • 17
  • 18
  • orig.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo II
    Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilita' disciplinare
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo I
    Dell'esercizio in forma associata
  • 34
  • Esercizio della professione in forma associata
    o
    societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo
    II
    Dell'esercizio
    in forma societaria
  • 35
  • orig.
  • 36
  • orig.
  • 37
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo III
    Disposizioni transitorie e finali
  • 38
Testo in vigore dal: 12-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
           Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 
 
  1. Nei giudizi dinanzi alla  Corte  di  Cassazione  ed  alle  altre
giurisdizioni indicate nell'articolo  4,  secondo  comma,  del  regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  n.  36  del  1934,  e  successive  modificazioni,   l'avvocato
stabilito puo' assumere il patrocinio  se  iscritto  in  una  sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del  1934,
e  successive  modificazioni,  ferma   restando   l'intesa   di   cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad  esercitare
davanti a dette giurisdizioni. ((5)) 
  ((2. L'iscrizione nella  sezione  speciale  dell'albo  indicato  al
comma  1  puo'  essere  richiesta  al  Consiglio  nazionale   forense
dall'avvocato  stabilito  che  dimostri   di   aver   esercitato   la
professione di avvocato per almeno otto anni  in  uno  o  piu'  degli
Stati  membri,  tenuto  conto  anche   dell'attivita'   professionale
eventualmente  svolta  in  Italia,  e   che   successivamente   abbia
lodevolmente  e  proficuamente  frequentato   la   Scuola   superiore
dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata  con   regolamento   dal
Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247)). 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma  2)
che "Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,  conservano
l'iscrizione. Possono altresi'  chiedere  di  essere  iscritti  nella
stessa sezione speciale coloro che alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge abbiano maturato i  requisiti  per  l'iscrizione
secondo la normativa vigente prima della medesima data".