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LEGGE 23 marzo 2001, n. 93

Disposizioni in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  1-1-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

(Aree naturali protette)
1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. (5) (6)
4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:
"ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".
5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.
6. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: "è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ", Lazio e Molise".
7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennità di esproprio.
8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e".
9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente".
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. (7) (10)
((12))
11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario".
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si attuano dal 30 giugno 2013.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 737) che "Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".