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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  7-7-2017
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Art. 65

(Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza)
1. Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attività d'istituto svolte dalla Guardia di finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso del Corpo ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di finanza, sono istituite le seguenti ricompense.
a) atti di valore
1) medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza,
2) medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza,
3) medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza;

b) imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia
1) croce d'oro al merito della Guardia di finanza,
2) croce d'argento al merito della Guardia di finanza,
3) croce di bronzo ad merito della Guardia di finanza.

2. Le ricompense di cui al comma 1, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
((Ministro dell'economia e delle finanze))
.
3. I requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del
((Ministro dell'economia e delle finanze))
, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.