LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

note: Entrata in vigore della legge: 5-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal: 21-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                    Modalita' di erogazione delle 
                 provvidenze in favore dell'editoria 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103)). 
  2.  Alle  imprese  editrici  di  giornali  quotidiani  che  abbiano
attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite
in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea e' concesso  un
contributo pari al 50  per  cento  dei  costi  annui  documentati  di
acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla  diffusione  nei
suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono  esclusi
dal calcolo del contributo i costi relativi a  tirature  inferiori  a
10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno,  in
un singolo Paese di destinazione. Sono altresi' esclusi  dal  calcolo
del  contributo  i  costi  relativi  a  testate  il   cui   contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per  cento  di  quello  dell'edizione
diffusa  nella  citta'  italiana  presso  il   cui   tribunale   sono
registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente
comma non puo' superare lire 4 miliardi annue. Nel  caso  in  cui  il
contributo complessivo in base alle domande  presentate  superi  tale
ammontare, lo stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto  in
proporzione al numero delle copie stampate  e  diffuse  nei  suddetti
Paesi.