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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal:  2-10-2003
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Art. 7

Istituzione di un contributo di
riciclaggio e di risanamento ambientale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti
((. . .))
, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo è:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.
5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati:
a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.
6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di trattamento di rigenerazione
((. . .))
può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.
10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale";
b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).