stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-11-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Soppressione dell'imposta di consumo
sugli oli lubrificanti
1. È soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
((dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis))
.