DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
Testo in vigore dal: 25-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9
                    Disposizioni di coordinamento

  1.  L'articolo  7  della  tabella  allegata  al ((testo unico delle
disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, di cui al)) decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  deve
intendersi  applicabile  anche  ai  fondi  d'investimento immobiliare
disciplinati  dall'articolo  37  del  ((testo unico di cui al decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58)), e dall'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86.
  2.  Gli  atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di
enti  previdenziali  pubblici,  di  regioni,  di  enti  locali o loro
consorzi,  nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono
soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie  e catastali nella
misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.
  3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, ((la lettera d) e' abrogata)).
  4.  Nell'articolo  27,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonche' sugli utili
in  qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono soppresse.
  5.  Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n.
86, il terzo periodo e' soppresso.
  6.  Nella  legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e' abrogato,
salvo  quanto  previsto  dal  comma  4 dell'articolo 5 ((del presente
decreto)).
  7.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  determinate le
regolazioni  contabili  degli  effetti  finanziari  per lo Stato e le
regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.