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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  27-9-2001

Art. 7

Trasmissione dei dati e delle informazioni
sulla falsificazione dei mezzi di pagamento
1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.