DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
  Regolarizzazione delle attivita' finanziarie detenute all'estero 
  1. In conformita' alle disposizioni del Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli
interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono conseguire
gli effetti indicati nell'articolo 14,  ad  eccezione  del  comma  8,
relativamente  alle  attivita'  finanziarie  mantenute  all'estero  e
regolarizzate, con il versamento della somma  indicata  nell'articolo
12, comma 1, ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12,  comma
2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo. 
  2. Gli interessati presentano agli  intermediari  la  dichiarazione
riservata di cui all'articolo 13 delle attivita' finanziarie  oggetto
di regolarizzazione, optando per il versamento  della  somma  di  cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli  di
cui all'articolo 12,  comma  2.  Alla  dichiarazione  riservata  deve
essere allegata una certificazione degli intermediari  non  residenti
che attesta che le attivita'  corrispondenti  agli  importi  in  essa
indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari. 
  3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la
somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero  versano  alla  Banca
d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma  2,
ed  effettuano  le  relative  comunicazioni  e  attestazioni  con  le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4. 
  4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di  cui  all'articolo
1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le  comunicazioni
di cui al comma 3 dello stesso articolo. ((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che
"Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo
13-bis del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni,  e  degli  articoli  12  e  15  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni,  sono  soggette  a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
del 10 e del 13,5 per mille."