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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  27-9-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, che prevedono l'immissione in circolazione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro, nonché l'apprestamento, da parte degli Stati membri partecipanti alla moneta unica, di sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote delle monete metalliche in euro;
Vista la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;
Visti gli articoli 1.5, 3.1 e 6 della raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000 sui mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro;
Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare taluni aspetti dell'attività bancaria e finanziaria, nonché di assicurare in maniera tempestiva e completa la tutela dell'euro dalle falsificazioni;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere la disciplina in materia di equalizzatore fiscale, anche alla luce dell'orientamento assunto al riguardo dalla giurisprudenza, nonché di conseguire, già dal corrente anno, i risparmi derivanti dalla revisione della disciplina normativa sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria, sulla cartolarizzazione e su altre operazioni finanziarie;
Sentito il parere della Banca centrale europea del 30 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia;

.ce,

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Conversione in euro dei conti
ed emissione di titoli di credito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.
3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.