DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 45 (L) 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica  utilita'  dell'opera  e
fino alla data in  cui  e'  eseguito  il  decreto  di  esproprio,  il
proprietario ha il diritto di  stipulare  col  soggetto  beneficiario
dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota  di
proprieta'. (L) 
  2. Il corrispettivo dell' atto di cessione: 
    a)  se  riguarda  un'area  edificabile,  e'  calcolato  ai  sensi
dell'articolo 37, ((con l'aumento del dieci per cento di cui al comma
2 dell'articolo 37)); 
    b) se  riguarda  una  costruzione  legittimamente  edificata,  e'
calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38 ; 
    c) se riguarda un'area non edificabile, e'  calcolato  aumentando
del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi  dell'articolo  40,
comma 3 ; 
    d) se riguarda un'area non  edificabile,  coltivata  direttamente
dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto
ai sensi  dell'articolo  40,  comma  3.  In  tale  caso  non  compete
l'indennita' aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L) 
  3. L'accordo  di  cessione  produce  gli  effetti  del  decreto  di
esproprio e non li perde se l'acquirente  non  corrisponde  la  somma
entro il termine concordato. (L) 
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X.
(L)