DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 29-5-2015
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 25-undecies 
                         (Reati ambientali) 
 
  1. In relazione alla commissione  dei  reati  previsti  dal  codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
    ((a)  per  la  violazione  dell'articolo  452-bis,  la   sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
    b)  per  la  violazione  dell'articolo  452-quater,  la  sanzione
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
    c) per la violazione  dell'articolo  452-quinquies,  la  sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 
    d) per i delitti associativi  aggravati  ai  sensi  dell'articolo
452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; 
    e) per il delitto di traffico e abbandono di  materiale  ad  alta
radioattivita'  ai  sensi  dell'articolo  452-sexies,   la   sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
    f)  per  la  violazione  dell'articolo   727-bis,   la   sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    g)  per  la  violazione  dell'articolo   733-bis,   la   sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)). 
  ((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati  al  comma  1,
lettere a) e b), del presente  articolo,  si  applicano,  oltre  alle
sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni  interdittive  previste
dall'articolo 9, per un periodo  non  superiore  a  un  anno  per  il
delitto di cui alla citata lettera a) )). 
  2. In relazione alla commissione dei  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le  seguenti
sanzioni pecuniarie: 
    a) per i reati di cui all'articolo 137: 
      1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo,  e  13,  la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11,  la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
    b) per i reati di cui all'articolo 256: 
      1) per la violazione dei  commi  1,  lettera  a),  e  6,  primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria  da  centocinquanta  a  duecentocinquanta
quote; 
      3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la  sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote; 
    c) per i reati di cui all'articolo 257: 
      1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione del comma 2,  la  sanzione  pecuniaria  da
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    e) per la violazione dell'articolo  259,  comma  1,  la  sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1  e  da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
    g)  per  la  violazione  dell'articolo   260-bis,   la   sanzione
pecuniaria da  centocinquanta  a  duecentocinquanta  quote  nel  caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria  da  duecento  a  trecento  quote  nel  caso
previsto dal comma 8, secondo periodo; 
    h) per la violazione dell'articolo  279,  comma  5,  la  sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
  3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla  legge  7
febbraio 1992, n. 150, si applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
    a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per la  violazione  dell'articolo  1,  comma  2,  la  sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo  3-bis,
comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 
      1) la sanzione pecuniaria fino a  duecentocinquanta  quote,  in
caso di commissione  di  reati  per  cui  e'  prevista  la  pena  non
superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
      2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui e'  prevista  la  pena
non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 
      3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso
di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel
massimo a tre anni di reclusione; 
      4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento  quote,  in
caso di commissione di reati per cui e' prevista  la  pena  superiore
nel massimo a tre anni di reclusione. 
  4. In relazione alla commissione dei reati  previsti  dall'articolo
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
  5. In relazione alla commissione dei  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 6  novembre  2007,  n.  202,  si  applicano  all'ente  le
seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per il reato di cui  all'articolo  9,  comma  1,  la  sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2,  la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    c) per il reato di cui  all'articolo  8,  comma  2,  la  sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote. 
  6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della
meta' nel caso di commissione del reato previsto  dall'articolo  256,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2,  lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f), e  al  comma  5,  lettere  b)  e  c),  si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per  una  durata  non
superiore a sei mesi. 
  8. Se l'ente o una sua  unita'  organizzativa  vengono  stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8  del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n.  202,  si  applica  la  sanzione  dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.