DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.
   Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice
  1.  Il  periodo  di  decadenza  dai benefici previsti dalla vigente
legislazione   in  materia  di  formazione  e  di  arrotondamento  di
proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.
  2.  La  estinzione  anticipata  del  mutuo  o  la vendita del fondo
acquistato  con  i suddetti benefici non possono aver luogo prima che
siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
  3.  Non  incorre  nella  decadenza  dei  benefici l'acquirente che,
durante  il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando
la  destinazione  agricola,  alieni  il  fondo o conceda il godimento
dello  stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o
di  affini  entro  il  secondo  grado,  che esercitano l'attivita' di
imprenditore  agricolo  di  cui  all'articolo 2135 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni
del  presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione
conseguente  all'attuazione  di  politiche  comunitarie,  nazionali e
regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o
tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
  4.  All'articolo  11  della  legge  14  agosto  1971,  n. 817, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici anni";
    b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
  "Il  suddetto  vincolo  puo' essere, altresi', revocato, secondo le
modalita'  di  cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la
destinazione   agricola   del   fondo  per  effetto  degli  strumenti
urbanistici  vigenti  ((  ,  a  condizione che la porzione di terreno
interessata   sia   tale   da  consentire  l'efficiente  prosecuzione
dell'attivita'   agricola  sulla  restante  superficie.  Il  riscatto
anticipato  da  parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore
attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione. ))"
  ((  4-bis.  Il  vincolo  di  indivisibilita' di cui all'articolo 11
della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante
sui  terreni  assegnati  attraverso  il  regime di aiuto fondiario n.
110/2001/Italia  puo'  essere,  altresi',  revocato  dall'Istituto di
servizi  per  il  mercato  agricolo  alimentare,  limitatamente  alla
porzione   di   terreno  interessata  dalla  procedura  espropriativa
finalizzata  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o di pubblica
utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.
  4-ter.  All'assegnatario  del  fondo  acquistato  dall'Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma
singola  che  associata,  spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva
prevista  dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e  successive  modificazioni.
L'indennita'  aggiuntiva  di  cui  al comma 1 e' determinata ai sensi
dell'articolo  40,  comma  4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni. ))
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  atti  di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno
cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.