DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. 17

Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2001, n. 129 (in G.U. 19/04/2001, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2002)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
ripiano  dei  disavanzi  di  parte  corrente  del  Servizio sanitario
nazionale  alla  data  del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente
gli anni 1995-1999, al fine di dare attuazione all'accordo sancito in
data  3  agosto 2000, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
garantire   l'immediata  funzionalita'  dell'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome provvedono al
ripiano  dei  disavanzi  di  parte  corrente  del  Servizio sanitario
nazionale  alla  data  del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente
gli  anni  1995-1999,  in conformita' con l'accordo sancito in data 3
agosto  2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro della sanita',
da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:
a) l'importo  del  disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data
   del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;
b) le  modalita'  di individuazione del disavanzo relativo al periodo
   1995-1999,  l'importo  a  carico  dello  Stato  e  le modalita' di
   ripartizione dello stesso tra le regioni;
c) le  modalita'  di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei
   limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;
d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;
e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
  3.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto
delle  somme  spettanti  ai  sensi  del  comma  2, per il ripiano dei
disavanzi  di  parte  corrente al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli
relativi  agli  anni  1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3
dell'allegata  tabella  A.  Qualora  l'erogazione  dell'acconto abbia
determinato  a  favore  di  una  regione l'assegnazione di un importo
superiore  a  quello  spettante  ai sensi del comma 2, l'eccedenza e'
posta   in   detrazione   in   occasione   di   future  erogazioni  e
contestualmente riassegnata per le finalita' del presente decreto. La
liquidazione  del  saldo  e' subordinata all'adozione, da parte delle
regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a
loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).
  4.  Alla  copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal
presente  decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire
6.000  miliardi  per  l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno
2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
2001,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero
della   sanita'.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare  con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4-bis.  Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli
andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto
del  Ministro  della  sanita'  del  16  febbraio  2001, sono tenute a
trasmettere   trimestralmente  al  Ministero  della  sanita'  i  dati
relativi  ai  costi  e  ai  ricavi  aziendali  delle  aziende  unita'
sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un
modello  da  adottare  con  decreto  del  Ministro  della sanita', di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  entro  venti  giorni  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della legge di conversione del presente decreto.
Con  lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le
modalita' per l'invio del predetto modello.
  4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa
sanitaria,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nel  trasmettere  al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi
aziendali,   evidenziano   separatamente   le   poste  relative  alle
valutazioni di fine esercizio.
  4-quater.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  8  LUGLIO  2002,  N.  138,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178)).