DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 35-quater. 
(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). 
 
  1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ivi  inclusi  quelli
indetti  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)  di  cui
all'articolo 35, comma 5, ((ed esclusi quelli relativi  al  personale
di cui all'articolo 3,)) prevedono: 
    a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a  contenuto
teorico-pratico, e di una prova  orale,  comprendente  l'accertamento
della  conoscenza  di  almeno  una  lingua   straniera   ((ai   sensi
dell'articolo 37)). ((Le prove di esame sono finalizzate ad accertare
il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze  e
delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali,
per  i  profili  che  svolgono  tali  compiti,  che   devono   essere
specificate nel bando e definite in maniera coerente  con  la  natura
dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,  n.  68.  Per
profili iniziali  e  non  specializzati,  le  prove  di  esame  danno
particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle  attitudini)).  Il  numero  delle
prove d'esame e le relative modalita'  di  svolgimento  e  correzione
devono contemperare l'ampiezza ((e la profondita')) della valutazione
delle competenze definite nel  bando  con  l'esigenza  di  assicurare
tempi rapidi  e  certi  di  svolgimento  del  concorso  orientati  ai
principi espressi nel comma 2; 
    b)  l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    c) che le prove di esame possano essere  precedute  da  forme  di
preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti
specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,   e   ((possano))   riguardare
l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui
alla (( lettera a) )), indicate nel bando; 
    d) che i contenuti di ciascuna  prova  siano  disciplinati  dalle
singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle
procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia
selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a
concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative
pregresse e pertinenti ((, anche presso  la  stessa  amministrazione,
ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui  all'articolo
1, comma  1,  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68)).  Le  predette
amministrazioni possono prevedere  che  nella  predisposizione  delle
prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione  delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
    e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
    f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i
titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a  un
terzo, alla formazione del punteggio finale. 
  2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si  svolgono  con
modalita'  che   ne   garantiscano   l'imparzialita',   l'efficienza,
l'efficacia  e  la  celerita'   di   espletamento,   che   assicurino
l'integrita' delle prove, la  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di  sistemi  digitali  diretti
anche a realizzare forme di preselezione ed a  selezioni  decentrate,
anche non contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente ((, nel rispetto
dell'eventuale adozione di misure  compensative  per  lo  svolgimento
delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  con
disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge  8
ottobre  2010,  n.  170)).  Nelle  selezioni   non   contestuali   le
amministrazioni assicurano comunque la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
  3.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   possono   essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  La  commissione  definisce  in   una   seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla  graduatoria  finale.  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente.