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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158

Disposizioni urgenti n materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 2 luglio 2001, n. 248 (in G.U. 03/07/2001, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2001)
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Testo in vigore dal:  5-5-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di diritto di opzione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l'esercizio ed i criteri di determinazione del conseguente trattamento pensionistico, nonché di consentire l'accesso al trattamento pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1o gennaio 2001 al 1o gennaio 2003 operato dall'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.".
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1o gennaio 2001.