LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 12-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                  (Commissariamento e scioglimento) 
 
  1. In caso di gravi irregolarita'  amministrative  o  di  accertate
violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale nomina  un  commissario  per  la  gestione
straordinaria delle attivita' di cui all'articolo 8. 
  2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e'
nominato un liquidatore nel caso in cui: 
    a) non sia stato realizzato il progetto di  cui  all'articolo  3,
comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui
all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui  agli
articoli 2 e 3; 
    b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un  disavanzo
patrimoniale  e  lo  stesso  non  sia  ripianato  dall'organizzazione
promotrice entro il biennio successivo; 
    c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi  motivo,  in  grado  di
funzionare. 
    c-bis) l'istituto  abbia  realizzato  per  due  anni  consecutivi
attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13,
comma 7, lettera b), sia in  Italia  sia  all'estero,  in  una  quota
percentuale accertata in via definitiva dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali ((inferiore allo 0,75 per cento)) del totale.
Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei
confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via  definitiva
e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione  con  effetto  dall'attivita'  dell'anno  2016,
definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali; 
    c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a
livello nazionale, anche in ((almeno quattro Paesi  stranieri)),  con
esclusione dei  patronati  promossi  dalle  organizzazioni  sindacali
agricole.