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LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 12-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal:  30-3-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

(Commissariamento e scioglimento)
1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
((inferiore allo 0,75 per cento))
del totale.
Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in
((almeno quattro Paesi stranieri))
, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.