DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 10-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 74. 
       Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998, 
            n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; 
         legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; 
       legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) 
 
 
  1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per  ogni  minore  in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla  stessa
data, alle  donne  residenti,  cittadine  italiane  o  comunitarie  o
familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e
17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,  o  titolari  di
permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai  sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che  non  beneficiano
dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del  presente  testo
unico, e' concesso un assegno di maternita'  pari  a  complessive  L.
2.500.000. 
  2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche  i  trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'. 
  3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data
del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono  ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il  possesso  dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe  comunale  dei  nuovi
nati. 
  4.  L'assegno  di  maternita'  di   cui   al   comma   1,   nonche'
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo  familiare
di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche
non superiori ai valori dell'indicatore  della  situazione  economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  tabella
1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento  a  nuclei  familiari
con tre componenti. 
  5. Per nuclei familiari con diversa  composizione  detto  requisito
economico e' riparametrato sulla  base  della  scala  di  equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109  del  1998,  tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 
  6.  Qualora  il  trattamento  della  maternita'  corrisposto   alle
lavoratrici che godono di forme di tutela economica della  maternita'
diverse  dall'assegno  istituito  al  comma   1   risulti   inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1,  le  lavoratrici  interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione  della  quota
differenziale. 
  7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni  anno,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 
  8. L'assegno di cui al  comma  1,  ferma  restando  la  titolarita'
concessiva in capo ai comuni, e' erogato  dall'INPS  sulla  base  dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita'  da  definire  nell'ambito
dei decreti di cui al comma 9. 
  9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale  e
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del
presente articolo. 
  10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali  l'assegno,
se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre  o
all'adottante del minore. 
  11. Per i procedimenti di concessione  dell'assegno  di  maternita'
relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della  legge  23
dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno
di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  al  comma  12
dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (32) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  13,
commi 3 e 4) che 
  " L'assegno di maternita' di  base,  di  cui  all'articolo  74  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti
diversi da quelli relativi alla  condizione  economica,  a  decorrere
dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e'  concesso  alle  donne
con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da  rivalutarsi  sulla
base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo  per
le famiglie di operai e impiegati. 
  4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici  di  cui  al
presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 4 marzo 2022,  n.
54  (in   G.U.   1ª   s.s.   9/03/2022,   n.   10),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.  53),  nel  testo
antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3,  lettera  a),
della legge n. 238  del  2021,  nella  parte  in  cui  esclude  dalla
concessione dell'assegno di maternita' i cittadini di Paesi terzi che
sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del  diritto
dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che  sono  stati
ammessi a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma del  diritto
dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito lavorare e  che  sono
in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE)
n. 1030/2002".