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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009
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Art. 5

Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


19 anni di servizio 29 anni di servizio
Grado lire lire
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti .... 1.725.000 2.145.000
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti .... 1.725.000 2.145.000
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti .... 1.725.000 2.145.000
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti .... 1.725.000 2.145.000
Sergente e gradi corrispondenti .... 2.145.000 2.985.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti .... 2.145.000 2.985.000
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti .... 2.145.000 2.985.000
Maresciallo e gradi corrispondenti .... 2.180.000 3.035.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti .... 2.180.000 3.035.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .... 2.180.000 3.035.000
Aiutante e gradi corrispondenti .... 2.180.000 3.035.000



(5) (7)
((8))
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le

misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:



19 anni di servizio 29 anni di servizio
Grado lire lire
Tenente.... 2.565.000 3.195.000
Capitano.... 2.565.000 3.195.000
Maggiore.... 3.300.000 5.085.000
Tenente colonnello.... 3.720.000 5.085.000.



(5) (7)
((8))
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:




15 anni di servizio 25 anni di servizio
Grado lire lire
Capitano.... 2.205.000 4.725.000
Maggiore.... 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello.... 3.360.000 4.725.000.
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:


17 anni di servizio 29 anni di servizio
Grado euro euro
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti 1.131,60 1.694,40
Sergente e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00
Sergente maggiore e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 1.406,40 2.358,00
Maresciallo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80
Maresciallo capo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80
1° Maresciallo e gradi corrispondenti 1.429,20 2.398,80.


"


- (con l'art. 2, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro
Tenente e gradi corrispondenti 1.682,40 2.524,80
Capitano e gradi corrispondenti 2.164,80 4.018,80
Maggiore e gradi corrispondenti 2.439,60 4.018,80
Tenente colonnello e gradi corrispondenti 2.439,60 4.018,80.


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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, come modificato dal Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:




Grado 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro)
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti 1.448,40 2.168,80
Sergente e gradi corrispondenti 1.800,20 3.018,20
Sergente maggiore e gradi corrispondenti 1.800,20 3.018,20
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 1.800,20 3.018,20
Maresciallo e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50
Maresciallo capo e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50
1° Maresciallo e gradi corrispondenti 1.829,40 3.070,50




"

-(con l'art. 2, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro)
Sottotenente e Tenente e gradi corrispondenti 2.153,50 3.231,70
Capitano e gradi corrispondenti 2.770,90 5.144,10
Maggiore e gradi corrispondenti 3.122,70 5.144,10
Tenente colonnello e gradi corrispondenti 3.122,70 5.144,10



"

- (con l'art. 2) che la seguente modifica ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 nel modificare l'art. 3 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221 che a sua volta ha modificato l'art. 2, commi 1 e 2 del D.P.R. D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, ha disposto(con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3."