stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-1-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:




Lire
-
livello V ................................. .186.000
livello VI ................................ .193.500
livello VI-bis ............................ .201.000
livello VII ............................... .208.000
livello VII-bis ........................... .216.000
livello VIII .............................. .224.000
livello IX ................................ .241.000
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:




Lire
livello V ................................. ...78.000
livello VI ................................ ...81.500
livello VI-bis ............................ ...84.000
livello VII ............................... ...87.000
livello VII-bis ........................... ...89.000
livello VIII .............................. ...94.000
livello IX ................................ ...94.000
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:


Lire
-



Lire
livello V ................................. ..264.000
livello VI ................................ ..275.000
livello VI-bis ............................ ..285.000
livello VII ............................... .295.000
livello VII-bis ........................... ..305.000
livello VIII .............................. ..318.000
livello IX ................................ ..335.000
4. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. (4)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo 4, compete nelle seguenti misure mensili lorde:




Grado Euro
Tenente Colonnello ... 173,01
Maggiore ... 173,01
Capitano ... 164,23
Tenente ... 164,23
Sottotenente ... 157,52
1° Maresciallo ... 157,52
Maresciallo Capo ... 152,36
Maresciallo Ordinario ... 147,19
Maresciallo ... 142,03
Sergente Maggiore Capo ... 147,19
Sergente Maggiore ... 142,03
Sergente ... 142,03
Caporal Maggiore Capo Scelto . 136,35
Caporal Maggiore Capo ... 136,35
Caporal Maggiore Scelto ... 136,35
1° Caporal Maggiore ... 136,35
Sottotenente CPL ... 142,03



2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:




Grado Euro
Tenente Colonnello ... 20,99
Maggiore ... 20,99
Capitano ... 27,77
Tenente ... 25,77
Sottotenente ... 24,48
1° Maresciallo ... 29,48
Maresciallo Capo ... 30,64
Maresciallo Ordinario ... 31,81
Maresciallo ... 32,97
Sergente Maggiore Capo ... 29,81
Sergente Maggiore ... 31,97
Sergente ... 28,97
Caporal Maggiore Capo Scelto . 32,65
Caporal Maggiore Capo ... 31,65
Caporal Maggiore Scelto ... 30,65
1° Caporal Maggiore ... 29,65
Sottotenente CPL ... 32,97



3. A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:




Grado Euro
Tenente Colonnello ... 19,00
Maggiore ... 19,00
Capitano ... 22,00
Tenente ... 22,00
Sottotenente ... 22,00
1° Maresciallo ... 23,00
Maresciallo Capo ... 23,00
Maresciallo Ordinario ... 23,00
Maresciallo ... 23,00
Sergente Maggiore Capo ... 25,00
Sergente Maggiore ... 25,00
Sergente ... 25,00
Caporal Maggiore Capo Scelto . 25,00
Caporal Maggiore Capo ... 25,00
Caporal Maggiore Scelto ... 25,00
1° Caporal Maggiore ... 25,00
Sottotenente CPL ... 23,00



4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:




Grado Euro
Tenente Colonnello ............. .. 194,00
Maggiore ....................... ...194,00
Capitano ...................... ...192,00
Tenente ....................... ...190,00
Sottotenente ................... ...182,00
1° Maresciallo ................ ...187,00
Maresciallo Capo ............. ...183,00
Maresciallo Ordinario ......... ...179,00
Maresciallo .................... ...175,00
Sergente Maggiore Capo.......... .. 177,00
Sergente Maggiore .............. ..174,00
Sergente ....................... ...171,00
Caporal Maggiore Capo Scelto.. ...169,00
Caporal Maggiore Capo......... ...168,00
Caporal Maggiore Scelto....... ...167,00
1° Caporal Maggiore............. ...166,00
Sottotenente CPL................ . 175,00"



AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349 nel modificare l'art. 10 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:



Grado Euro
Caporal maggiore capo scelto 171
Caporal maggiore capo 171
Caporal maggiore scelto 170"