DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 8-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
                   Importo aggiuntivo pensionabile

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile
di  cui  all'articolo  4,  comma  8, del decreto del Presidente della
Repubblica   10   maggio   1996,   n.  360,  nelle  misure  derivanti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno
pensionabile  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.  394,  che viene
contestualmente   soppresso.  L'importo  aggiuntivo  pensionabile  e'
rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:


                                             Lire
                                               -
livello V ..................................186.000

livello VI .................................193.500

livello VI-bis .............................201.000

livello VII ................................208.000

livello VII-bis ............................216.000

livello VIII ...............................224.000

livello IX .................................241.000

  2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1
sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:


                                               Lire
                                                 -
livello V ....................................78.000

livello VI ...................................81.500

livello VI-bis ...............................84.000

livello VII ..................................87.000

livello VII-bis ..............................89.000

livello VIII .................................94.000

livello IX ...................................94.000

  3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime,
derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:


                                               Lire
                                                -

livello V ...................................264.000

livello VI ..................................275.000

livello VI-bis ..............................285.000

livello VII .................................295.000

livello VII-bis .............................305.000

livello VIII ................................318.000

livello IX ..................................335.000

  4.  L'importo  aggiuntivo  pensionabile  e' corrisposto per tredici
mensilita'  ed  e' valutabile anche agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare. (4)((5))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 10, comma
1)  che  "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2002 l'importo aggiuntivo
pensionabile  di  cui  al presente articolo 4, compete nelle seguenti
misure mensili lorde:


          Grado                 Euro
           -                    -
Tenente Colonnello ...         173,01

Maggiore ...                   173,01

Capitano ...                   164,23

Tenente ...                    164,23

Sottotenente ...               157,52

1° Maresciallo ...             157,52

Maresciallo Capo ...           152,36

Maresciallo Ordinario ...      147,19

Maresciallo ...                142,03

Sergente Maggiore Capo ...     147,19

Sergente Maggiore ...          142,03

Sergente ...                   142,03

Caporal Maggiore Capo Scelto . 136,35

Caporal Maggiore Capo ...      136,35

Caporal Maggiore Scelto ...    136,35

1° Caporal Maggiore ...        136,35

Sottotenente CPL ...           142,03

  2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1
sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


Grado                 Euro
            -                    -
Tenente Colonnello ...         20,99

Maggiore ...                   20,99

Capitano ...                   27,77

Tenente ...                    25,77

Sottotenente ...               24,48

1° Maresciallo ...             29,48

Maresciallo Capo ...           30,64

Maresciallo Ordinario ...      31,81

Maresciallo ...                32,97

Sergente Maggiore Capo ...     29,81

Sergente Maggiore ...          31,97

Sergente ...                   28,97

Caporal Maggiore Capo Scelto . 32,65

Caporal Maggiore Capo ...      31,65

Caporal Maggiore Scelto ...    30,65

1° Caporal Maggiore ...        29,65

Sottotenente CPL ...           32,97

  3.  A  decorrere  dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli
importi  di  cui  al  comma  1  sono  aumentati delle seguenti misure
mensili lorde:


  Grado                   Euro
         -                      -

Tenente Colonnello ...         19,00

Maggiore ...                   19,00

Capitano ...                   22,00

Tenente ...                    22,00

Sottotenente ...               22,00

1° Maresciallo ...             23,00

Maresciallo Capo ...           23,00

Maresciallo Ordinario ...      23,00

Maresciallo ...                23,00

Sergente Maggiore Capo ...     25,00

Sergente Maggiore ...          25,00

Sergente ...                   25,00

Caporal Maggiore Capo Scelto . 25,00

Caporal Maggiore Capo ...      25,00

Caporal Maggiore Scelto ...    25,00

1° Caporal Maggiore ...        25,00

Sottotenente CPL ...           23,00

  4.  I  valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a
regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:


                 Grado           Euro
                  -               -
          Tenente Colonnello ............... 194,00

          Maggiore ..........................194,00

           Capitano  .........................192,00

           Tenente  ..........................190,00

           Sottotenente ......................182,00

           1° Maresciallo  ...................187,00

           Maresciallo  Capo  ................183,00

           Maresciallo Ordinario  ............179,00

           Maresciallo .......................175,00

           Sergente Maggiore Capo............ 177,00

           Sergente Maggiore .................174,00

           Sergente ..........................171,00

           Caporal Maggiore  Capo  Scelto.....169,00

           Caporal  Maggiore  Capo............168,00

           Caporal  Maggiore  Scelto..........167,00

           1° Caporal Maggiore................166,00

           Sottotenente CPL................. 175,00"
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R.  20  novembre  2003, n. 349 nel modificare l'art. 10 del
D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
"A  decorrere  dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile
di  cui  all'articolo  10,  comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato per il personale
sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:



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         Grado                                |         Euro
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Caporal maggiore capo scelto                  |         171

Caporal maggiore capo                         |         171

Caporal maggiore scelto                       |         170"