DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                          Tariffe dei premi 
  1.  Fermo  restando  l'equilibrio  finanziario  complessivo   della
gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1
sono  approvate,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, su delibera del  consiglio
di  amministrazione  dell'INAIL,  distinte  tariffe  dei  premi   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, le relative modalita' di applicazione,  tenendo  conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio. 
  2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono
aggiornate entro il triennio  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore delle stesse. 
  3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in  essa
comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al  relativo
rischio medio nazionale in modo da includere l'onere  finanziario  di
cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico. 
  4. In considerazione della peculiarita'  dell'attivita'  espletata,
sono introdotte, in  via  sperimentale,  per  i  lavoratori  autonomi
artigiani, con decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,   su   proposta    del    consiglio    di
amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli  tariffari  che,
assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria,  consentano
flessibilita' nella scelta  degli  stessi,  anche  in  considerazione
delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza  e
salute sul lavoro. 
  5.  Le  tariffe  dei  premi  relative  al  triennio  2000-2002,  si
applicano a decorrere dal 1o  gennaio  2000.  Fino  all'adozione  dei
provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali  di
approvazione delle suddette tariffe,  il  premio  anticipato  di  cui
all'articolo 44  del  testo  unico  e  successive  modificazioni,  e'
calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999, e' versato provvisoriamente  nella  misura  del  95  per  cento
dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini
stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo
comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al
16 marzo. Il  decreto  ministeriale  di  approvazione  delle  tariffe
fissera', nelle relative modalita' di  applicazione,  i  criteri  per
eventuali conguagli. 
  6. Ferma restando la  possibilita'  di  modifica  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
su delibera del consiglio di amministrazione  dell'INAIL,  la  misura
massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al ((110 per mille)). 
  7.  Ai  fini  del  finanziamento  del  disavanzo   della   gestione
agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di  lire
700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1,  lettera  o),
della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e  relative   disposizioni
attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire  700  miliardi
annui, la spesa  e'  autorizzata  subordinatamente  all'adozione  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cuiall'articolo
8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.