LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
            (Incentivi per l'incremento dell'occupazione) 
 
  1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il  1  ottobre
2000 e il 31 dicembre 2003  incrementano  il  numero  dei  lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e'  concesso
un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il credito di imposta  e'  commisurato,  nella  misura  di  lire
800.000 per ciascun lavoratore  assunto  e  per  ciascun  mese,  alla
differenza tra il numero dei lavoratori con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al  numero  dei
lavoratori con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  mediamente
occupati nel periodo  compreso  tra  il  1°  ottobre  1999  e  il  30
settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale,  il
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e
a tempo determinato, compresi i lavoratori con  contratti  di  lavoro
con  contenuto  formativo,  risulta  inferiore  o  pari   al   numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999  e  il  30  settembre  2000.  Per  le
assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale  il
credito d'imposta spetta in misura proporzionale  alle  ore  prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale. Il  credito  d'imposta  e'
concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo  che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno  occupato  per
almeno 230 giornate all'anno. 
  3. L'incremento della base occupazionale va considerato,  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  Per  i
soggetti che assumono la qualifica di datore di  lavoro  a  decorrere
dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente  assunto  costituisce
incremento della base  occupazionale.  I  lavoratori  dipendenti  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si  assumono  nella   base
occupazionale in misura proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a
quelle del contratto nazionale. 
  4. Il credito d'imposta,  che  non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione rilevante ai fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ne ai fini del rapporto  di  cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001,  esclusivamente  in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: 
    a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25 anni; 
    b) i  nuovi  assunti  non  abbiano  svolto  attivita'  di  lavoro
dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano  portatori
di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    c) siano osservati i contratti  collettivi  nazionali  anche  con
riferimento ai  soggetti  che  non  hanno  dato  diritto  al  credito
d'imposta; 
    d)  siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla  salute  e   sulla
sicurezza  dei  lavoratori  previste  dai  decreti   legislativi   19
settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e  loro  successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti  legislativi  attuativi
di direttive comunitarie  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  del
lavoro. 
  6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella  gestione  di  un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque  assegnata,  il
credito  d'imposta  spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita. 
  7.  Qualora  vengano  definitivamente  accertate   violazioni   non
formali, e per le quali  sono  state  irrogate  sanzioni  di  importo
superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva  in
materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa  sulla
salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori,  prevista  dai  decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996,  n.  494,  e
loro  successive  modificazioni,  nonche'  dai   successivi   decreti
legislativi  attuativi  di  direttive  comunitarie  in   materia   di
sicurezza ed igiene del  lavoro,  commesse  nel  periodo  in  cui  si
applicano le disposizioni  del  presente  articolo  e  qualora  siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il  datore
di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28  della
legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni  sono  revocate.  Dalla
data  del  definitivo  accertamento  delle  violazioni,  decorrono  i
termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o  del
maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle  relative
sanzioni. 
  8. Le agevolazioni previste dal presente articolo  sono  cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi. 
  9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad  effettuare  la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni  di  cui
al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per
area territoriale, sesso, eta' e professionalita'. 
  10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge  23  dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in  vigore  per  le
assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999  e
il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo  compreso
tra il 1 gennaio  2001,  e  il  31  dicembre  2003  effettuano  nuove
assunzioni  di  lavoratori   dipendenti   con   contratto   a   tempo
indeterminato da destinare a unita' produttive ubicate nei  territori
individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore
credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a  lire
400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo  la  disciplina
di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di  cui
al presente comma si  applica  la  regola  de  minimis  di  cui  alla
comunicazione della Commissione delle  Comunita'  europee  96/C68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili  altri  benefici  eventualmente
concessi ai sensi della  predetta  comunicazione  purche'  non  venga
superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio. 
  11. Ai fini delle agevolazioni previste dal  presente  articolo,  i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti. ((52)) 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
65) che "In  relazione  a  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del
presente  comma  e  in  considerazione  dell'effettivo  utilizzo  dei
crediti d'imposta previsti dagli  articoli  7  e  8  della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388,  le  risorse  finanziarie   a   tale   fine
preordinate, esistenti presso la contabilita' speciale 1778  -  Fondi
di bilancio, sono ridotte di  1.500  milioni  di  euro.  Le  predette
risorse sono versate al bilancio dello  Stato  nella  misura  di  450
milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010".