LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 131 
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e  di  applicazione
      della normativa vigente in materia di appalti ferroviari) 
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  contenimento  delle  tariffe  e  il
risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario,  il
Ministro dei trasporti e della  navigazione  puo'  rilasciare  titoli
autorizzatori ai soggetti in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146,  anche
in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a),  e
3, comma 1,  lettera  a),  del  medesimo  decreto,  a  condizione  di
reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi  sede  all'estero  o
loro controllate; puo'  altresi'  autorizzare  la  societa'  Ferrovie
dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare  operazioni
in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile.  Gli
articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,  si  applicano
per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria  e  cessano  di
applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato
Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166)). 
  3. Al  fine  di  garantire  la  sollecita  conclusione  dei  lavori
relativi alla tratta  ferroviaria  ad  alta  capacita'  Torino-Milano
approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio  2000  ed
il contenimento dei costi di realizzazione, anche in  relazione  alle
esigenze connesse allo  svolgimento  delle  Olimpiadi  invernali  del
2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i  quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio  dei  lavori
relativi  alla  medesima  tratta   ferroviaria,   composto   da   sei
componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e cinque nominati dal  Ministro  dei
trasporti e  della  navigazione  e  designati,  rispettivamente,  dal
Ministro  medesimo,  dal  presidente  della  regione  Lombardia,  dal
presidente della regione  Piemonte,  dalla  TAV  Spa  e  dal  General
Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori  di
costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso.  I  servizi  di
segreteria  dell'Osservatorio  sono  assicurati  dal  Ministero   dei
trasporti e della navigazione nell'ambito delle  ordinarie  dotazioni
organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente  comma  non  si
applicano le disposizioni del comma 2. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166)). 
  5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa'  Ferrovie
dello Stato Spa  effettuate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2000  in
esecuzione  delle  direttive  comunitarie  91/440/CEE,   95/18/CE   e
95/19/CE, cosi'  come  recepite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni,  e  dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,  n.  146,
nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  17
maggio 1999, sono effettuate  in  regime  di  neutralita'  fiscale  e
pertanto escluse da ogni imposta  e  tassa.  Gli  eventuali  maggiori
valori  realizzati  o  iscritti,  in   conseguenza   delle   predette
operazioni,  nei  bilanci  delle  societa'   interessate   non   sono
riconosciuti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.