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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001

Art. 130

(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11";
b) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali".
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.