LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

Riordino del settore termale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 23-11-2000
                               Art. 2.
                            (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto
28  settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a
fini terapeutici;
b)  cure  termali:  le  cure,  che  utilizzano  acque  termali o loro
derivati,  aventi  riconosciuta  efficacia  terapeutica per la tutela
globale  della  salute  nelle fasi della prevenzione, della terapia e
della  riabilitazione  delle  patologie  indicate  dal decreto di cui
all'articolo  4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti
ai sensi della lettera d);
c)  patologie:  le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo
4,  comma  1,  che  possono  essere  prevenute o curate, anche a fini
riabilitativi, con le cure termali;
d)  stabilimenti  termali:  gli  stabilimenti  individuati  ai  sensi
dell'articolo  3,  ancorche'  annessi ad alberghi, istituti termali o
case  di  cura  in  possesso  delle  autorizzazioni  richieste  dalla
legislazione  vigente  per  l'esercizio  delle  attivita'  diverse da
quelle disciplinate dalla presente legge;
e)  aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555
del  codice  civile,  o  i  rispettivi rami, costituiti da uno o piu'
stabilimenti termali;
f)  territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti
una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali.
2.  I  termini  "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale",
"idrotermale",  "idrominerale",  "thermae",  "spa  (salus per aquam)"
sono  utilizzati  esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie
aventi  riconosciuta  efficacia  terapeutica  ai  sensi  del comma 1,
lettera b).
          Note all'art. 2:
              - Il  regio  decreto  28 settembre 1919, n. 1924, reca:
          "Regolamento  per  l'esecuzione  del  capo  IV  della legge
          16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque
          minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure
          fisiche e affini.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2555 del codice civile:
              "Art.  2555  (Nozione). - L'azienda e' il complesso dei
          beni    organizzati   dall'imprenditore   per   l'esercizio
          dell'impresa [c.c. 365, 2082; c.p.c. 670, n. 1].".