DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279

((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali)).

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 13-10-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 (in G.U. 11/12/2000, n.288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal: 12-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
          (( Interventi in materia di protezione civile ))

  1.    I    contratti    a    tempo    determinato   degli   esperti
tecnico-amministrativi,  in  servizio  presso  il  Dipartimento della
protezione  civile  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
di  protezione  civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000
milioni  in  ragione  d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  6,  com-ma  1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 1999, n.
488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione
civile.
  ((1-bis.  L'Agenzia  di  protezione  civile,  all'avvio del proprio
funzionamento  provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si
renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del
proprio  bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1,
previa  selezione  e  nel  rispetto  della  normativa  relativa  alla
programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
  1-ter.  La  proroga  dei  contratti  a tempo determinato, di cui al
comma   1   del   presente   articolo,   si   applica   agli  esperti
tecnico-amministrativi  assunti  ai  sensi  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  marzo  1998,  n.  61,  e  ai  sensi  delle seguenti
disposizioni  delle  ordinanze del Ministro dell'interno delegato per
il  coordinamento  della  protezione  civile:  articolo  12, comma 1,
dell'ordinanza  n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   n.   120  del  26  maggio  1998;  articolo  6,  comma  4,
dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   n.  241  del  15  ottobre  1998;  articolo  8,  comma  2,
dell'ordinanza  n.  2947  del  24  febbraio  1999,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  2  marzo 1999; articolo 7, comma 2,
dell'ordinanza  n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.
  1-quater.  Per  favorire  una  rapida  attuazione  degli interventi
connessi  al  ripristino  delle  infrastrutture  e  dei beni immobili
danneggiati  dall'alluvione  che  ha  colpito nei mesi di settembre e
ottobre  2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali
sono  autorizzati  ad  assumere,  con  contratto a tempo determinato,
personale  tecnico  ed  informatico,  con  priorita' per il personale
utilizzato  nella  rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti
dei   lavori   socialmente  utili  promossi  dal  Dipartimento  della
protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per
cento  delle  disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile  n.  3081  del  12  settembre  2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
  1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli
interventi  di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo
108  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, e successive
modificazioni,  per  la  organizzazione della protezione civile nella
regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato
con  il  personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con
lavoratori  socialmente  utili  gia'  formati  dal Dipartimento della
protezione civile, la Regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare,
nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile,
i  fondi  ad  essa  assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433)).