DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 8-12-2012
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                              Art. 234 
              Organo di revisione economico-finanziario 
 
  1. I consigli comunali, provinciali e  delle  citta'  metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti un collegio  di  revisori
composto da tre membri. 
  2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
    a) uno tra gli iscritti al registro dei  revisori  contabili,  il
quale svolge le funzioni di presidente del collegio; 
    b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
    c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
  3. Nei comuni con popolazione inferiore a  15.000  abitanti,  nelle
unioni dei comuni ((, salvo quanto  previsto  dal  comma  3-bis,))  e
nelle  comunita'  montane  la  revisione   economico-finanziaria   e'
affidata ad un solo revisore eletto  dal  consiglio  comunale  o  dal
consiglio dell'unione di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti  di
cui al comma 2. 
  ((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in  forma  associata
tutte le funzioni fondamentali dei comuni  che  ne  fanno  parte,  la
revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di  revisori
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche  per  i
comuni che fanno parte dell'unione)). 
  4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi  dei
soggetti cui e' affidato l'incarico  entro  20  giorni  dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina.