DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 29-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 222 
                     Anticipazioni di tesoreria 
 
  1.  Il  tesoriere,   su   richiesta   dell'ente   corredata   dalla
deliberazione della giunta,  concede  allo  stesso  anticipazioni  di
tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi  delle  entrate
accertate nel penultimo  anno  precedente,  afferenti  ai  primi  tre
titoli di entrata del bilancio. (76) (83) (84) (87) (91)  (97)  (100)
(109) (117) ((136)) 
  2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria   decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita'  previste  dalla
convenzione di cui all'articolo 210. 
  2-bis. Per gli enti locali  in  dissesto  economico-finanziario  ai
sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui
all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in  condizione  di  grave
indisponibilita'   di   cassa,   certificata    congiuntamente    dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione,  il
limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato  a
cinque dodicesimi  fino  al  raggiungimento  dell'equilibrio  di  cui
all'articolo 259 e, comunque, per non  oltre  cinque  anni,  compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto. E'  fatto  divieto  ai
suddetti enti di  impegnare  tali  maggiori  risorse  per  spese  non
obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi
o  manifestazioni   culturali   e   sportive,   sia   nazionali   che
internazionali. 
                                                       (65) (66) (74) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma  9)  che  "Per
l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti  locali
ad anticipazioni di tesoreria di cui  all'articolo  222  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino  alla  data
del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi". 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il
limite massimo di  ricorso  all'anticipazione  di  tesoreria  di  cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
come modificato, per l'anno  2013,  dall'articolo  1,  comma  9,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  e'  ulteriormente  incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: 
  a) del  gettito  relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se  deliberata  dai  comuni,
per l'anno medesimo con  riferimento  alle  abitazioni  principali  e
relative pertinenze; 
  b) del  gettito  relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria, comprensivo  delle  variazioni  deliberate  dai  comuni  per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma 1.". 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma  12)
che "Per l'anno 2014, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi." 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2014, n. 50 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che  "Al
fine di agevolare il rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  il  limite  massimo  di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,  di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 23  dicembre  2014,
n. 190, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015". 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 28  dicembre  2015,
n. 208, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11  dicembre  2016,
n. 232, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 27  dicembre  2017,
n. 205, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
906) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite  massimo
di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di  tesoreria,
di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  elevato  da  tre  a  quattro
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (109) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite  massimo
di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di  tesoreria,
di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022". 
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AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma  555
della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 3, comma 11-bis) che "Per i comuni interamente confinanti  con
Paesi non appartenenti all'Unione europea,  la  disposizione  di  cui
all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui  all'articolo
1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019". 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  La L. 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificata  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che  "Al
fine di agevolare il rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  il  limite  massimo  di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,  di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".